Art. 1.

      1. Il Ministro della salute è autorizzato ad erogare un contributo pari a 800 euro, per l'acquisto di un impianto di climatizzazione, alle persone che:

          a) hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

          b) indipendentemente dall'età, sono affette da gravi malattie.

      2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro.